Ogni trusts deve necessariamente essere regolato da una legge c.d. “regolatrice”. La Convenzione de L’Aja, all’articolo 6, definisce espressamente che “a trust shall be governed by the law chosen by the settlor. The choice must be express or be implied in the terms of the instrument creating or the writing evidencing the trust, interpreded, if necessary, in the light of the case“.

E’ necessario che venga espressamente indicata negli atti istitutivi una “legge regolatrice“, che, in carenza di una norma italiana, deve essere scelta fra le numerose approvate in vari giurisdizioni del mondo. Tale circostanza rappresentava, fino ad alcuni anni fa, un rilevante deterrente all’istituzione di trusts nella considerazione della difficoltà dell’epoca di ottenere approfondite informazioni in merito alle norme stesse e ai principi giurisprudenziali dei sistemi cui appartenevano. Oggi non è più così e si possono utilizzare con serenità leggi conosciute nei loro dettagli, fra cui, ad esempio, le: Trusts (Jersey) Law 1984 e la Legge 1° marzo 2010 n. 42 di San Marino.

Per un trust interno è del tutto irrilevante la circostanza che spesso le leggi regolatrici utilizzate siano emanazione di stati o territori a fiscalità agevolata e ciò sia in forza della Convenzione de L’Aja, il cui articolo 19 dispone che “nothing in the Conventon shal prejudice th powers of States in fiscal matters“, sia in ragione della normativa fiscale contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (il Dpr n. 917/1986).